Giugliano-Catanzaro: le delibere del Giudice Sportivo

Ecco quanto disposto dal Giudice Sportivo, in relazione a Giugliano – Catanzaro, di domenica scorsa.

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Si riporta, di seguito, l’estratto della nota, inerente:

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“Il Giudice Sportivo, lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega ed i rispettivi supplementi, osserva quanto segue.

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Nelle richiamate relazioni e supplementi si riferisce, tra l’altro, che, al minuto 38° circa del primo tempo, i sostenitori del Catanzaro presenti nel Settore Ospiti, rivolgevano cori espressione di discriminazione razziale, prima fischiando e poi intonando il verso buu, verso un calciatore di colore del Giugliano mentre si accingeva a battere un calcio da fermo e che tali cori avevano durata di circa 10 secondi.
I predetti sostenitori erano presenti in circa 350 e si rendevano responsabili, nel numero di circa 200, dei cori sopra riportati.
I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo – Delegato di Lega. Va sottolineato in proposito che i tre autori dei referti si trovavano in parti del campo tali da coprire un’area molto estesa.

Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale superiore alla metà di coloro che erano presenti nel Settore Ospiti ed hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata.
Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, comma 4, C.G.S.

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Infine, dalle richiamate relazioni risulta che i 350 tifosi ospiti che hanno seguito la loro Squadra in trasferta nello stadio di casa occupano il Settore Curva denominato Massimo Capraro. Ne discende, pertanto, l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) sulla scorta di tale elemento conoscitivo.
Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS.

P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società CATANZARO con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Massimo Capraro, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori.
Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che,
se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la
sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.

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Il Giudice Sportivo, inoltre, dispone una giornata di squalifica per Luca Martinelli, “per avere, al 10° minuto del secondo tempo, mentre era seduto in panchina, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti di un calciatore della squadra avversaria proferendo al suo indirizzo parole gravemente offensive”.

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione per Nicolò Brigenti, oltre a Rizzo e Scognamiglio del Giugliano. Stessa disposizione per Federico Macca, centrocampista della Virtus Francavilla, prossima avversaria del Catanzaro. 

 

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